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Fisco, pronta la banca dati per le risposte sprint con l’Ai
È quasi pronta la super banca dati con l’Ai per le risposte sprint alle domande dei contribuenti e delle imprese. Gli informatici della Sogei stanno completando la lavorazione del progetto delineato dall’attuazione della riforma fiscale e su cui è stato innestato il boost dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire piena affidabilità e in modo da garantire sia l’Agenzia delle Entrate sia gli stessi contribuenti che formuleranno i quesiti. L’obiettivo è fornire la super banca dati di quasi 23 mila articoli di norme fiscali italiane per metà febbraio, con la possibilità di un’ultima fase di test in grado di consentire il debutto già a partire da marzo. Con il sistema di ‘consultazione semplificata’ che sta per debuttare, le istanze dei contribuenti passeranno al vaglio del cervellone. I tecnici lavorano affinché la capacità di risposta sia precisa e veloce. Molti quesiti riguarderanno i bonus, i regimi agevolati o l’applicazione di particolari regole di calcolo delle imposte.
Versamenti di imposte e contributi: passaggio progressivo anche a pago Pa
Il passaggio dei pagamenti fiscali dall’F24 alla piattaforma pagoPA è previsto dalle norme ed è entrato nella fase operativa, come indicato nel PIAO dell’Agenzia delle Entrate. La transizione richiede cautela per l’impatto delle commissioni e per il crescente uso dell’App IO nelle comunicazioni con i contribuenti. PagoPA potrebbe estendersi anche a contributi come l’Imu, già previsto ma finora mai attuato. Il passaggio sarà progressivo dato l’enorme voluto gestito dal sistema F24. Il decreto Pnrr elimina inoltre l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici verso la PA.
Aiuti pubblici, controlli ancora fermi: arrivano i parametri flessibili
Entro la fine di febbraio il nuovo meccanismo di controlli su imprese ed enti beneficiari di aiuti pubblici dovrebbe produrre le prime relazioni alla presidenza del Consiglio e alla Ragioneria generale da parte delle PA che hanno riconosciuto gli aiuti. Entro il 30 aprile, poi, revisori e collegi sindacali delle aziende devono mandare al Mef i risultati dei loro controlli sull’utilizzo di questi fondi pubblici, per certificare che siano stati impiegati per le finalità previste dalle varie norme di riferimento. Nulla di tutto questo, però, sta accadendo. Non è ancora arrivato, infatti, il decreto di Palazzo Chigi che fissa parametri, soglie e regole di questo sistema di verifiche. In realtà, una prima versione era stata bollinata nell’autunno del 2025 dalla Ragioneria generale. Ma quello schema non rispondeva a tutte le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato.
Bonus barriere, ancora pressing per il rinvio a fine 2026
I deputati tornano di nuovo all’assalto e con una proposta bipartisan cercano di far rinviare a fine 2026 il bonus barriere architettoniche. L’agevolazione si è chiusa lo scorso 31 dicembre nella versione più generosa. Per l’accessibilità agli edifici servirebbero tra i 20 e i 50 milioni di euro, molto meno di quanto sarebbe necessario per la versione allargata del bonus che un tempo comprendeva anche il rifacimento dei bagni e la sostituzione degli infissi. Lo sconto fiscale al 75%, invece, sarebbe applicabile solo alla realizzazione di rampe, ascensori, servoscale, montascale. In assenza di interventi, per questo tipo di lavori il bonus è sceso nel 2025 al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le altre. Il ritorno al passato porterebbe un potenziamento notevole delle detrazioni a disposizione, soprattutto per chi ha una seconda casa.
Cooperative agricole, incerto il bonus per gli investimenti
Agevolazioni. Anche le società cooperative, comprese quelle agricole, possono avvalersi dell’iperammortamento previsto dalla manovra 2026 nella modalità della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisto dei beni agevolabili Industria 4.0 e 5.0 per la determinazione delle quote di ammortamento, agevolazione applicabile per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il fine dell’incentivo appare, tuttavia, vanificato per una parte significativa delle società cooperative, che, in forza delle esenzioni di cui beneficiano, presentano redditi normalmente di entità contenuta che, di fatto, non consentono di avvalersi dell’agevolazione sotto forma di iperammortamento. L’incentivo, poi, salvo rarissimi casi, si rivela, di fatto, inesistente per le coop agricole di conferimento che esercitano attività di commercializzazione di prodotti conferiti dai soci, anche a fronte di grandi piani di sviluppo.
Una dotazione di appena 2,1 milioni l’anno per il settore dell’agricoltura
Per il settore agricoltura, pesca e acquacoltura la legge di Bilancio 2026 prevede diversi incentivi. Accanto alla reintroduzione dell’iperammortamento troviamo una norma che introduce un credito d’imposta del 40% a favore di coloro che, nei comparti in parola, investiranno nel triennio 2026-2028, in particolare entro il 28 settembre 2028, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata e spettante anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, va determinato su investimenti di valore non eccedente il milione di euro. La dotazione finanziaria ammonta a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Sono ammessi al sostegno i contribuenti che non beneficiano dell’iperammortamento. Esclusi gli investimenti che saranno completati entro il prossimo 30 giugno per i quali entro lo scorso 31 dicembre è stato corrisposto l’acconto minimo del 20% per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0.
Realizzo controllato anche per gli apporti in una società interamente partecipata
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9 dello scorso 20 gennaio, ha ritenuto che l’apporto di una partecipazione totalitaria a favore di una società interamente partecipata possa beneficiare del regime di realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni in ragione della sostanziale equivalenza dei due negozi in termini di funzione e di effetti sostanziali. Gli apporti a patrimonio si sostanziano nel trasferimento di denaro o beni a favore di una società partecipata senza che quest’ultima deliberi un formale aumento di capitale sociale. Gli apporti sono caratterizzati da una funzione analoga a quella dei conferimenti, in quanto dotano la società partecipata, in maniera stabile e senza obblighi di restituzione, delle risorse necessarie per svolgere l’attività d’impresa; con la differenza, però, che vengono integralmente imputati a riserva, incrementando il patrimonio netto della società destinataria senza incidere sul suo capitale nominale e, dunque, senza determinare l’assegnazione di quote o azioni a favore del socio apportante.
Bilanci, aggiornata la checklist
Assirevi ha pubblicato una checklist sui principi di redazione del bilancio d’esercizio aggiornata a gennaio 2026. L’intento è quello di facilitare l’uso ‘sul campo’ da parte di redattori e revisori. Per gli acquisti con opzione di rivendita vale il criterio della ‘ragionevole certezza’: in caso contrario l’operazione è finanziaria, con impatti su magazzino e PFN. Sulle immobilizzazioni immateriali viene fortemente limitato l’ammortamento basato sui ricavi, richiedendo prove documentabili. Chiarita la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve, con effetti su patrimonio netto e risultato. Per i fondi oneri attualizzati nasce una voce dedicata nel conto economico per evidenziare il ‘costo del tempo’. Le regole entrano in vigore nel 2026 ma sono applicabili già dai bilanci 2025.
Iva, TU al debutto
Completato un altro tassello della riforma fiscale. Approvato, infatti, il decreto legislativo che prevede il Testo Unico Iva il quale sarà in vigore a partire dal 1°gennaio 2027 ma dovranno essere emanate le disposizioni necessarie. Ad esempio, entro la fine dell’anno dovranno essere recepite quelle sulla direttiva 2025/516/Ue dell’11 marzo 2025. Nel TU-IVA non hanno trovato posto le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione contenute nel Dpr n. 633/1972, compreso il recentissimo art. 54-bis.1 sulla liquidazione dell’imposta in caso di omissione della dichiarazione annuale, che saranno collocate in altri testi unici. Nel TU è stata innestata la normativa sugli scambi intracomunitari di cui al Dl 331/1993.
Spese mediche rivedibili
Fino al prossimo 9 febbraio sarà possibile modificare i dati trasmessi al portale Tessera sanitaria relativi al 2025 evitando le sanzioni per comunicazioni errate. Ieri si è chiusa, infatti, la finestra temporale per l’invio delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell’intero 2025 e oggi scatta ufficialmente quella delle correzioni effettuabili direttamente nell’area riservata del portale fino al prossimo 9 febbraio. Dopodiché eventuali errori saranno sanzionati con la pesante pena pecuniaria prevista pari a 100 euro per ‘documento’ omesso o errato. Questo è quanto risulta dal calendario delle scadenze per gli obblighi di trasmissione delle spese sanitarie pubblicato sul sito ‘Sistema tessera sanitaria’.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA
La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.
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