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Transizione 4.0, rebus sulla comunicazione dei crediti d’imposta
Restano a disposizione ancora pochi mesi per sfruttare gli incentivi legati a Transizione 4.0 e 5.0. A meno di proroghe nella prossima legge di Bilancio, il 31 dicembre termina l’operatività dei crediti d’imposta 4.0 mirati alla digitalizzazione mentre la revisione del Pnrr in arrivo potrebbe archiviare già tra fine maggio e giugno l’era degli incentivi 5.0 che associano anche obiettivi di efficienza energetica. Nel caso di Transizione 4.0 il paradosso è che le imprese attendono ancora un decreto direttoriale che dovrebbe aggiornare le procedure di comunicazione dei crediti d’imposta. Il Mimit lavora con l’Agenzia delle Entrate per sbloccare a breve il provvedimento chiamato a specificare contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni. Transizione 5.0, invece, non ha funzionato e l’assorbimento complessivo è fermo al 12,5% dei 6,23 miliardi stanziati a valere sul Pnrr. Il potenziamento del beneficio arrivato con l’ultima manovra ha determinato un cambio di passo.
Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi
Per i redditi prodotti all’estero dei soggetti IRES è necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR, NC del modello Cnm. È fondamentale individuare il tipo di reddito estero e seguire una corretta gestione contabile delle ritenute subite. L’articolo 165 richiede tre condizioni per il credito d’imposta: produzione di un reddito in un Paese estero, concorso al reddito complessivo italiano e pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. Le imposte devono essere definitive e irripetibili. Se il reddito concorre parzialmente, anche il credito va ridotto. È consigliato regolare contrattualmente le ritenute con il cliente estero. Il quadro CE si divide in tre sezioni per determinare credito, eccedenze e riepilogo. Le eccedenze d’imposta estera possono essere riportate a nuovo o retroattivamente (carry back/forward) fino a otto anni.
Il riporto delle perdite pregresse guarda alle regole dell’anno di utilizzo
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 10919/2025 pubblicata lo scorso 25 aprile, ha stabilito che in tema di utilizzo delle perdite pregresse, si applica il regime vigente al momento dell’utilizzo delle perdite stesse, anche se queste si sono formate anteriormente quando il regime di utilizzo era differente. Per cui per l’utilizzo delle perdite avvenuto nel periodo d’imposta 2011 si deve considerare la modifica normativa per cui le perdite da start up generatesi nel 2005, 2006 e 2007 sono illimitatamente riportabili solo in presenza di una nuova attività produttiva, anche se questa regola all’atto della formazione delle perdite non esisteva. Nel caso analizzato l’ufficio delle Entrate aveva contestato che le perdite non fossero relative a una nuova attività produttiva in quanto derivanti da un acquisto di ramo d’azienda.
Riconoscimento formale del bene culturale per l’accesso all’art bonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 119/2025, ha chiarito che per accedere all’art bonus è necessario un riconoscimento formale del bene come culturale. Il caso finito sul tavolo dell’Amministrazione finanziaria riguarda un Comune che in quanto titolare di un diritto di superficie su un teatro di proprietà di una cooperativa, si chiede se è possibile fruire del credito di imposta previsto dall’art bonus per le erogazioni liberali ricevute ai fini della ristrutturazione del teatro. Domanda, in particolare, se i lavori di ristrutturazione rientrino tra quelli di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici. L’Agenzia evidenzia che per ottenere il beneficio fiscale dell’art bonus è necessario un provvedimento formale che ne attesti l’interesse culturale. Non basta a riconoscere il tax credit la semplice presunzione legata alla vetustà o alla destinazione pubblica dell’immobile. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per l’art bonus l’interesse culturale è attestato dal ministero’ – pag. 26)
Con l’iscrizione a più fondi pensione diventa decisiva l’anzianità maturata
In risposta a un quesito di Assogestioni l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 29/E/2025, conferma che per stabilire l’aliquota di tassazione agevolata sulle prestazioni pensionistiche corrisposte a un soggetto che sia iscritto a più forme di previdenza complementare, occorre fare riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Si risolve così un’incertezza nata a causa della pubblicazione in rete di alcuni discordanti orientamenti secondo i quali si sarebbe dovuto fare riferimento all’anzianità di iscrizione al fondo che eroga la prestazione e non alla anzianità di iscrizione a forme di previdenza integrativa in generale. L’importanza dell’anzianità di iscrizione deriva dal fatto che la parte imponibile di numerose tipologie di prestazioni di previdenza integrativa è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Dichiarazione Iva, in scadenza l’invio Chance della tardiva entro il 29 luglio
Entro domani va presentata la dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024. Il contribuente che omette la presentazione può avvalersi della dichiarazione tardiva da presentare entro il 29 luglio 2025, versando le relative sanzioni, con ravvedimento operoso, di 25 euro. Anche in questi casi, il credito Iva superiore a 5 mila euro può essere compensato, oltre questo importo, solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello annuale con il visto di conformità. Per la presentazione di una eventuale dichiarazione Iva integrativa è necessario aver validamente presentato il modello entro il 29 luglio 2025.
Sindaci, limiti retroattivi
Con la sentenza n. 1981 dello scorso 24 aprile il Tribunale di Bari fornisce la prima interpretazione sul nuovo articolo 2407 del Codice civile previsto dalla legge n. 35/2025. I limiti alle responsabilità dei sindaci valgono anche per il passato mentre i nuovi termini prescrizionali non hanno valenza retroattiva. Il tetto previsto dalla norma va riferito ad ogni singolo evento dannoso imputabile al sindaco mentre il compenso rilevante ai fini della base del calcolo è quello deliberato dall’assemblea anche se non percepito dai sindaci stessi. La responsabilità fra amministratori e sindaci resta solidale. Il caso: in una procedura concorsuale la curatela evidenzia al collegio sindacale di non aver individuato con tempestività l’insufficienza dell’attivo e di non essersi attivato con i relativi poteri reattivi per evitare la prosecuzione dell’attività da parte della società, successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale.
Rottamazione 4 in cinque passi
Il 30 aprile scade il termine per la riammissione alla rottamazione quater. I contribuenti decaduti hanno la possibilità non solo di presentare l’istanza per la riattivazione dei benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare e integrare quella già presentata. Rimettere mano alla domanda già presentata può essere utile per spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazione singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione. Chi non ha ancora presentato domanda è invitato a farlo repentinamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Con la rottamazione quater si paga in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate, in numero massimo di dieci. Il beneficio è rappresentato dal fatto che si pagano solo il capitale, le spese di notifica e i diritti di notifica. Escluse, invece, sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Concordato, verifiche sull’Iva
Nessuna limitazione ai poteri di controllo delle Entrate sui contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. I controlli potranno essere eseguiti sia con riferimento alle imposte oggetto dell’accordo, sia con riferimento agli altri tributi come, ad esempio, l’Iva. È quanto emerge dalla direttiva n. 50/2025 avente ad oggetto gli indirizzi operativi per il 2025, emanati dal settore coordinamento e programmazione dell’Agenzia delle Entrate. Il documento evidenzia che gli accertamenti ordinari sulle imposte dirette sono esclusi solo in assenza di cause di decadenza. Ma, se emerge una causa di decadenza, i controlli si estendono anche ai periodi coperti dal concordato fiscale. Gli uffici sono tenuti ad accertare eventuali cause di esclusione prima di avviare accertamenti. I controlli restano sempre possibili, purché non trovino fondamento su meccanismi presuntivi disattivati dal Cpb.
Bonus colonnine, via al click day
Da oggi al 27 maggio è possibile presentare la domanda per accedere al bonus colonnine domestiche. Ci riferiamo al contributo relativo alle spese sostenute lo scorso anno per l’acquisto e l’installazione di un’infrastruttura domestica di ricarica per i veicoli elettrici. L’istanza va inviata attraverso la piattaforma informatica presente sul sito di Invitalia. Ricordiamo che il contributo massimo erogabile ammonta a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8 mila euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Il fisco punta illeciti all’estero
La direttiva sui controlli 2025 dell’Agenzia delle Entrate dedica un’intera sezione al contrasto degli illeciti fiscali internazionali. E lo fa chiarendo che il presidio non si limita più solo alla verifica della corretta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’obiettivo è ora intercettare, in modo sistematico, le provviste patrimoniali detenute oltre confine che non risultano coerenti con i redditi dichiarati nel territorio dello Stato. Le Entrate puntano a verificare non solo la correttezza formale delle dichiarazioni, ma anche la congruità tra le somme detenute fuori dai confini nazionali e i redditi che le hanno presumibilmente prodotte, includendo le annualità per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’accertamento. Senza trascurare, poi, gli aspetti successori o di liberalità, ai fini della valutazione circa il corretto assoggettamento al relativo carico fiscale.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari
Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, è necessario fare riferimento all’anzianità maturata anche in altri fondi. A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025 che ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da un’associazione in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante per la riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nelle ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari.
L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 dispone che determinate prestazioni sono assoggettate alla ‘ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali’.
La legge ammette che l’aderente possa simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, possa accedere alle prestazioni pensionistiche. L’istante ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche diverse da quella presso la quale chiede la prestazione.
La normativa in corso dispone che ‘ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale’.
Significa, in sostanza, che un soggetto con più iscrizioni a fondi di previdenza complementare, ai fini della determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile, deve considerare con esattezza l’anzianità complessiva. Anzianità, dunque, che non è limitata al fondo specifico presso il quale richiede la prestazione, ma considera anche i periodi di iscrizione presso altri fondi.
A supporto di ciò l’Amministrazione finanziaria cita la propria circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 con la quale ha chiarito che ‘ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ‘periodo di partecipazione’ debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006’.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica presso la quale viene presentata la richiesta della prestazione, l’Agenzia ritiene che l’altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò consentirà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche nell’altro fondo.
PIR ‘fai da te’ - Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant
Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR.
Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario.
È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).
La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).
Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie.
Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe
esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR.
In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto.
Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.
Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese