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Meloni, no alla Patrimoniale e sostegno al ceto medio: ‘Taglieremo ancora le tasse’
Ieri, nel suo discorso all’assemblea annuale di Confcommercio, la premier Meloni ha detto no alla Patrimoniale proposta dal Pd e ha rilanciato l’intenzione di proseguire sul taglio delle tasse al ceto medio. Applausi convinti della platea quando Meloni ha citato il fenomeno delle attività gestite soprattutto da extracomunitari, che eludono il Fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Sul lavoro la presidente del Consiglio propone un’alleanza ai corpi intermedi per promuovere il salario di qualità e superare il dumping contrattuale. E rivendica un approccio pragmatico e non ideologico sul tema dell’energia. Anticipa che nel Consiglio dei ministri si affronterà il tema dell’intelligenza artificiale e annuncia che l’Italia farà in modo che tutto ciò che è prodotto dall’intelligenza artificiale sia riconoscibile con una scritta in sovrimpressione. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Meloni: ‘No patrimoniale, giù tasse al ceto medio’ – pag. 11)
Auto, farmaci, macchinari e plastica: l’industria recupera un altro 0,5%
La produzione industriale italiana continua a crescere. Ad aprile si registra la terza crescita consecutiva. Dopo il +0,1% di febbraio e il +0,7% di marzo, ad aprile si è registrato +0,5%. E anche nel trimestre febbraio-aprile l’aumento è dello 0,2%. A certificarlo i dati dell’Istat. Nonostante la complessa situazione internazionale, l’industria italiana tiene bene. Bene la manifattura con +0,7% mensile e +1,8% sull’anno. A trainare beni strumentali e intermedi, con la migliore performance per la produzione di mezzi di trasporto, i farmaceutici, macchine e attrezzature. In calo, invece, beni di consumo (-4,1%), energia (-2,7%), tessile-abbigliamento (-8,9%), riparazione e installazione macchinari ed apparecchiature (-6,7%) e industria del legno, carta e stampa (-4,4%). Il terzo mese con il segno positivo per l’industria viene letto dalla premier Meloni come ‘un altro segnale incoraggiante per l’economia italiana’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘L’auto spinge la produzione, ai massimi da oltre due anni’ – pag. 18)
Auto aziendali, forfait del 5% sugli optional Irap, aiuti al non profit
Taglia il traguardo dell’esame preliminare in Consiglio dei ministri e si prepara ad affrontare i pareri delle commissioni parlamentari il quarto correttivo dei decreti attuativi della delega fiscale. Fari accesi sulle auto aziendali. Con la maggiorazione a forfait del 5% per gli optional ‘fuori’ tabelle Aci, l’aumento del 50% della tassazione per le vetture dei parchi auto che invecchiano e la riassegnazione dei veicoli rimasti a carico dell’azienda. E, infine, stop al calcolo sulla base del valore normale se la vettura è ordinata nel 2024 e assegnata al dipendente dopo il 1°luglio 2025. Nel decreto anche la sterilizzazione degli effetti penalizzanti dell’Irap destinata agli Enti del Terzo settore che passano dalla sfera commerciale a quella non commerciale. Ritocchi sui trust: viene estesa la possibilità di pagamento anticipato alle imposte ipotecarie e catastali.
Multe e tributi locali, slittano le domande per la rottamazione
Con il via libera al decreto Accise ter cambia il calendario della rottamazione quinquies per Comuni ed enti locali. Ma non basta, perché arriva anche lo stop al telemarketing selvaggio: la stretta alle chiamate commerciali viene estesa anche al settore delle telecomunicazioni. Il credito d’imposta contro il caro carburanti per l’autotrasporto viene esteso anche agli autobus per il trasporto passeggeri. Approvato lo scudo erariale per i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) in relazione al nuovo prestito da 100 milioni concesso dallo Stato per garantire la continuità operativa in attesa della cessione. Slitta dal 30 giugno al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono aderire alla rottamazione quinquies. Cambia anche il calendario per la dichiarazione dei contribuenti interessati e del termine per la prima o unica rata. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione locale, più tempo’ – pag. 20)
Crediti ceduti ai professionisti, tassazione agevolata al 26%
Il decreto omnibus con una norma chiarisce il trattamento fiscale del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti fiscali. Il chiarimento è stato accolto ‘con piena soddisfazione’ dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. Dunque, le cessioni ai lavoratori autonomi dei crediti fiscali (edilizi e non) hanno diritto, già a partire dal 2024, a una tassazione agevolata al 26% . Per de Nuccio la scelta di un regime di imposta sostitutiva consente di garantire semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando definitivamente le incertezze che hanno caratterizzato la gestione delle operazioni di acquisto e compensazione di crediti d’imposta. Le nuove regole entreranno in vigore insieme al decreto. I professionisti potranno applicare il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta 2024.
Bonus 5.0, prenotazioni al via da domani
Transizione 5.0. Da domani sarà possibile presentare le prenotazioni per l’iperammortamento sul portale del Gestore dei servizi energetici. Lo prevede un decreto direttoriale della Dg Politica industriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy che contiene le istruzioni di compilazione. La misura riguarda gli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 1°gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e, nella versione definitiva del decreto attuativo viene confermato che i limiti per l’individuazione degli scaglioni di investimento si calcolano su base annua. Il primo passaggio per le imprese è rappresentato dalla trasmissione di una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
Irap ed enti del Terzo settore con clausola di salvaguardia
Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato il decreto Omnibus che contiene una disposizione che neutralizza la penalizzazione Irap per gli enti che optano per l’iscrizione al Registro del Terzo settore. Nel decreto legislativo 117/2017 viene dunque inserito l’articolo 82-bis per risolvere il rischio di un incremento dell’onere Irap emerso con l’entrata in vigore, dallo scorso 1°gennaio, del nuovo regime fiscale promosso da Bruxelles. L’intento è quello di salvaguardare gli enti che, a fronte del nuovo sistema di qualificazione fiscale introdotto dall’articolo 79 del Codice, si troveranno a mutare la natura fiscale da commerciale a non commerciale. Tale trasformazione impatta con le regole ordinarie Irap che sono destinate a penalizzare gli enti non commerciali che sostengono costi legati al personale.
Iperammortamento, il calendario per la spettanza e la fruizione
Attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del nuovo iperammortamento che articola la disciplina del beneficio sull’incrocio di 4 eventi:il completamento dell’investimento, l’entrata in funzione del bene, la trasmissione al Gse della comunicazione di completamento e la ricezione dell’esito positivo delle verifiche, la c.d. ‘ricevuta Gse’. I 4 non devono necessariamente coincidere: dalla loro mappatura dipende l’imputazione temporale della maggiorazione. Due le regole: la prima governa la spettanza: la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento. La seconda regola governa la fruizione subordinata alla ricezione della ricevuta Gse. Il Gestore dispone di 10 giorni (prorogabili di altri 10 giorni) per emetterla. La ricevuta è condizione di utilizzabilità in dichiarazione, ma non sposta il periodo d’imposta di spettanza.
Registro titolari effettivi con il nodo all’accesso per la piena operatività
Non è ancora accessibile dall’esterno il Registro dei titolari effettivi. La Cedu, con la sentenza dello scorso 21 maggio, non lo ha cancellato: ha confermato la tenuta dell’impianto, ha ammesso l’inclusione dei mandati fiduciari italiani tra gli istituti affini ai trust e ha ritenuto compatibile l’accesso dei privati, purché fondato su un legittimo interesse. Ha però posto una condizione: se il titolare effettivo chiede una deroga all’accesso e questa viene negata, deve poter ottenere una tutela giuridica provvisoria prima che il dato sia comunicato. L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Dlgs di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva Ue 2024/1640 è un passaggio importante, ma non coincide con la riapertura del Registro. Il decreto attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la piena operatività.
Realizzo controllato allargato
Il decreto correttivo modifica il regime del ‘realizzo controllato’ per i conferimenti di partecipazioni con minusvalenze. Il regime resta applicabile anche quando il valore contabile di realizzo è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita. Tuttavia, se il valore contabile scende sotto il valore normale, il realizzo fiscale viene fissato al minore tra valore normale e costo fiscale riconosciuto. La modifica elimina il rischio di doppia imposizione derivante dall’attuale disciplina, che limitava eccessivamente la deduzione della minusvalenza. Le nuove regole si applicano ai conferimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, con clausola di salvaguardia per quelli dal 2024 conformi alla nuova interpretazione.
Ade-R, stop definitivo al cash
Il Consiglio dei ministri, ieri, ha approvato lo schema di decreto legislativo ‘correttivo omnibus’ che all’articolo 18 dispone che dal prossimo 1°gennaio non sarà più possibile effettuare pagamenti e rimborsi in contanti o con assegni presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La disposizione non prevede oneri a carico dell’Erario, ma determinerà una modifica organizzativa degli uffici dell’Ader, con potenziali risparmi in termini di risorse per l’ente derivanti dalla mancata gestione materiale e contabile del ‘cash’ e dei titoli di credito cartacei.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.
L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.
Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.
La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale.
Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus:
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’
L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.
Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’.
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’.
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo
L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente.
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza.
Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa.
Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.
Conclusioni
Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti.
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026
Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026
Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’.
Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.
La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese