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Concordato fino a settembre Rottamazione, spinta dalla Lega
Mentre il Carroccio insiste per una nuova rottamazione delle cartelle, a Palazzo Madama la maggioranza si appresta a riaprire i termini della rottamazione quater e del concordato preventivo biennale. Per le opposizioni si tratta dell’ennesimo condono. Il leader della Lega, Matteo Salvini ha detto che per il 2025 la priorità è la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali. La proposta prevede l’ammissione alla sanatoria delle cartelle fino a tutto il 2023 e i debiti con il fisco si saldano in 120 rate mensili, ovvero in 10 anni (senza sanzioni né interessi) anziché in 18 rate in 5 anni come previsto dall’ultima rottamazione. Sempre la proposta firmata Lega prevede poi che per decadere dalla sanatoria non basterà il mancato pagamento di una rata (come avviene oggi) ma ben 8. Secondo le stime la nuova sanatoria richiede una copertura di 5,2 miliardi nel 2025. Al ministro dell’Economia Giorgetti il compito di trovare le coperture. Un emendamento della maggioranza al decreto Milleproroghe punta a riammettere alla rottamazione quater i contribuenti decaduti per mancati o ritardati pagamenti.
Riammessi i decaduti dalla rottamazione Concordato, domande entro il 30 settembre
Un emendamento al decreto Milleproroghe propone una serie di modifiche al calendario fiscale. Una incide sulla rottamazione quater, offrendo una nuova opportunità ai contribuenti che avevano aderito ma che erano decaduti dopo aver mancato sei appuntamenti con le rate. Per la riammissione i termini di domanda si riaprirebbero fino al 30 aprile, mentre entro il 31 luglio bisognerebbe cominciare a pagare l’arretrato in massimo 10 rate. La misura entrerebbe in vigore a fine mese, con la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Ma si deve attendere il vaglio di ammissibilità della Ragioneria dello Stato. Analogo scenario investe anche l’altra revisione dei termini contenuta nello stesso emendamento, che punta a spostare dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza per l’adesione alla seconda edizione del concordato. Si tratta dell’ennesimo tentativo di allargare il più possibile la platea di questo bis dell’intesa biennale con il Fisco. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Rottamazione fino al 30 aprile’ – pag. 23)
Tasse non riscosse per 21 mila euro a testa. Lazio ai massimi
Per la Lega la priorità assoluta per questo 2025 è la nuova rottamazione delle cartelle fiscali. Al ministro dell’Economia Giorgetti il compito di fare i conti e trovare le risorse necessarie. Non sarà facile. Infatti, nelle prime simulazioni emerge che la super rottamazione ‘seria e definitiva’ ipotizzata dal Carroccio costerebbe alle casse dello Stato 5,2 miliardi di euro quest’anno, 3 miliardi il prossimo e 2,3 nel 2027, prima di volgere in positivo con gli incassi aggiuntivi in un conto che al termine dei 10 anni si chiuderebbe però in passivo per 1,5 miliardi. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo si dice d’accordo su una nuova rottamazione ma sempre nel rispetto dei conti pubblici. Alla commissione tecnica nata dalla delega fiscale il compito di far luce sul ciclopico magazzino della riscossione, con l’obiettivo di distinguere le somme ancora incassabili direttamente, quelle più problematiche da cartolarizzare e i debiti oramai irrecuperabili. Al 31 dicembre scorso il magazzino ospitava 1.275 miliardi di euro. Questa cifra vale 21.611 euro per ogni italiano, neonati compresi.
In arrivo 7,5 milioni di lettere in tre anni Priorità a Iva e 730
Il Fisco continua a scommettere sulla compliance. Per questo l’Agenzia delle Entrate mette in cantiere l’invio di 7,5 milioni di alert ai contribuenti nell’arco di tre anni: 2,7 milioni nel 2025 e 2,4 milioni sia nel 2026 che nel 2027. Una strategia che punta a confermare i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni, che hanno visto crescere sia il numero delle comunicazioni sia gli incassi. Le risorse recuperate grazie alla strategia delle lettere rivestono un ruolo e un peso importante nel dato dei 32,7 miliardi di euro recuperati complessivamente. Nel 2023 gli incassi da compliance hanno rappresentato il 13,4% delle entrate all’evasione. Lo scorso anno l’Iva e le dichiarazioni dei redditi hanno costituito quasi l’87% degli alert inviati ai contribuenti. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che il potenziamento dello strumento delle lettere di compliance punterà a favorire l’emersione delle basi imponibili ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.
La deroga sui titoli del circolante vale anche per i bilanci 2024
L’Oic ha aggiornato il documento interpretativo 11 per i bilanci 2024 in relazione agli aspetti contabili della valutazione dei titoli del circolante. La finalità della norma è quella di evitare svalutazioni dei titoli legate a una turbolenza dei mercati, con esclusione invece dei casi di perdite durevoli di valore. La deroga si applica ai titoli di debito e di capitale iscritti nell’attivo circolante valutati al minore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato di cui ai principi Oic 20 e Oic 21. Non si applica, invece, ai derivati (Oic 32) che sono iscritti e valutati a fair value. La deroga riguarda sia i titoli iscritti nei bilanci 2023 sia quelli acquistati nell’esercizio 2024. Nella nota integrativa deve essere data l’informazione circa l’ammontare di iscrizione e il prezzo di mercato.
Cfc senza inversione dell’onere prova Il Mef: no ai dinieghi ‘a tavolino’
Dopo otto anni la Commissione europea ha chiuso il dossier nato dalla segnalazione di Aidc, secondo la quale il regime Cfc è incompatibile con il diritto unionale, violando il principio di proporzionalità, con conseguente lesione delle libertà di stabilimento. L’incompatibilità deriva dal fatto che la norma domestica impone al soggetto passivo l’onere di provare l’esistenza di motivi non fiscali, senza che l’amministrazione sia tenuta a fornire sufficienti indizi dell’abuso oltre alla presunzione generale previsto dal comma 5 dell’art. 167 del Testo unico; pertanto eccede quanto necessario a evitare le elusioni fiscali. La Commissione Ue ha avviato un’indagine, chiedendo chiarimenti sul rispetto del contraddittorio prima dell’accertamento fiscale. Il Ministero dell’Economia ha assicurato che la normativa vigente garantisce il diritto del contributore di essere ascoltato e di fornire prova prima di un eventuale avviso di accertamento. Inoltre, ha chiarito che la disciplina prevede un “contraddittorio rafforzato”, escludendo l’applicazione dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente.
Imputazione dei ricavi nell’anno di invio allo Sdi
Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno con effetti differenziati ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette per i contribuenti in contabilità semplificata. Nel corso di Telefisco 2025 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per i contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione, i ricavi si imputano nel periodo di imposta in cui avviene la registrazione del documento, mentre ai fini della liquidazione dell’Iva a debito periodica occorre far riferimento al momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Se una fattura è datata 29 dicembre 2023 ma trasmessa allo Sdi l’8 gennaio 2024, si considera emessa in conto dati e registrata ai fini dei redditi nel 2024. Tuttavia, l’Iva deve essere liquidata con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione, quindi entro gennaio 2024 per i contribuenti mensili o nel quarto trimestre 2023 per i trimestrali.Il regime semplificato consente di gestire la contabilità basandosi sulla registrazione delle fatture senza annotare incassi e pagamenti, evitando così una doppia registrazione e utilizzando esclusivamente i registri Iva per la determinazione del reddito.
Concordato aggrappato al 30%
Nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla decadenza dal concordato preventivo biennale. Dalla lettura delle norme inerenti al Cpb affinché le modifiche delle dichiarazioni dei redditi o dei dati siano rilevanti per la decadenza è necessario che emerga uno scostamento tale da determinare un minor reddito o un minor valore netto della produzione per un ammontare superiore al 30%. Il ravvedimento operoso consente di evitare la decadenza ma soltanto in presenza di inesattezze e/o omissioni presenti nel modello ISA.
Affitti brevi, caos per le CU
Entro il 17 marzo vanno trasmesse le certificazioni CU 2025 con lo specifico quadro per i redditi da locazione breve. Per gli intermediari si pone il problema della ritenuta e della certificazione in presenza di più comproprietari dell’immobile ad uso turistico. Il problema nasce dal fatto che l’autorizzazione comunale CIA per la locazione breve, così come il codice regionale CIR e quello nazionale CIN recentemente introdotto, nel caso di persone fisiche sono attribuiti ad uno fra i comproprietari, che per presunzione sono anche contitolari del reddito da locazione. Secondo la circolare 24/17, se il contratto è intestato a un solo comproprietario, solo lui può dichiarare la ritenuta subita, mentre gli altri devono dichiarare la propria quota e pagare le imposte separatamente. L’intermediario può tassare un solo comproprietario o suddividere i redditi e ritenute tra tutti, complicando la gestione. La ritenuta resta del 21%, mentre la cedolare secca è al 21% per una sola unità e al 26% per le altre.
Liquidazioni, il fisco al tavolo
Nella sentenza n. 18/2025 depositata lo scorso 20 gennaio la Cgt di primo grado di Reggio Emilia ha deciso che l’Agenzia delle Entrate non può bypassare il contraddittorio facendo leva sul rischio erariale se l’impresa è già in liquidazione giudiziale: in questo caso, il pericolo per la riscossione, che consente di notificare l’avviso di accertamento senza la previa instaurazione del ‘contraddittorio informato ed effettivo’ ai sensi del comma 1 dell’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, si è ormai verificato e la realizzazione della pretesa del fisco è regolata dal principio della par condicio creditorum, sicché l’atto impositivo va annullato.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, legge di Bilancio 2025
La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendenti una somma che non concorre alla formazione del reddito.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici.
Per il mod. F24:
‘1704’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024’.
Per il mod. F24 Enti pubblici:
‘175E’ denominato’ Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024’.
Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi
La manovra 2025 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1°gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento speciale integrativo, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Al sostituto d’imposta il compito di compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito d’imposta in parola, mediante mod. F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, istituito nel 2023 e già ridenominato nel 2024:
‘1702’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva su compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del SSN
La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i compensi per lavoro straordinario del comparto sanità relativi al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota al 5%.
Al sostituto d’imposta spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva ai compensi erogati a partire dall’anno 2025.
Per consentire tale versamento, mediante modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
‘1069’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto d’imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1608’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1924’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1925’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘1309’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
‘176E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto d’imposta – Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘177E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta -Art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024 n. 207’;
‘178E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – Art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes per il Mezzogiorno
Il decreto legge n. 124/2023 ha riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
I ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura hanno definito, con un decreto, le modalità di attuazione del credito d’imposta in parola. Ricordiamo che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento dello scorso 18 novembre, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘7035’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e dell’acquacoltura – Art. 16-bis decreto legge n. 124/2023’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 600/1973
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 24 gennaio 2025, ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai contribuenti il versamento delle somme richieste a seguito delle comunicazioni di irregolarità ricevute. Le comunicazioni sono relative ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi.
I nuovi codici riguardano:
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario operata dai sostituti d’imposta;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;
il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica;
il credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione;
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utili ad aliquota ordinaria e ridotta;
la differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta;
il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione;
l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività;
l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale.
In caso di utilizzo del mod. F24 ordinario, i nuovi codici sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, riportando, nei campi specificamente denominati, il codice dell’atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della comunicazione.
In caso di utilizzo del modello F24 Ep, i nuovi codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’. Il campo ‘sezione’ va valorizzato con ‘Erario’; il campo ‘codice atto’ e il campo ‘riferimento B’ sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese