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Incentivi alle imprese, allo studio crediti d’imposta 4.0 rafforzati
I ministeri Economia e Imprese e made in Italy stanno studiando una soluzione per gli esodati del piano Transizione 5.0. Ci riferiamo alle aziende che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel 2025 ma che sono finite in liste d’attesa per esaurimento delle risorse. Il piano deve però fare i conti con lo slittamento del decreto fiscale e con il rischio che le risorse a disposizione per quest’operazione vengano tagliate. Servirebbero 1,6 miliardi di euro per soddisfare tutte le domande arretrate per i bonus 5.0. L’ultima manovra ha stanziato per gli investimenti in innovazione ulteriori 1,3 miliardi destinandoli non al 5.0 ma al 4.0 che non contempla obiettivi di efficienza energetica ma, soprattutto, prevede crediti d’imposta con aliquote inferiori. Netto il divario. Il piano 5.0 si basava su crediti d’imposta che per la quota di investimento fino a 10 milioni, al variare dell’efficienza energetica conseguita arrivavano al 35,40 o 45%. Transizione 4.0, invece, prevedeva un bonus massimo del 20%, decrescente al 10% e al 5% tra 10 e 20 milioni.
Concordato, proposta più graduale sul reddito che sarà richiesto dal Fisco
Per cercare di incentivare nuove adesioni il cantiere del concordato preventivo biennale per il 2026-2027 prevede un ritocco. Resta l’obiettivo del 10 nelle pagelle fiscali ma sarà rivisto il calcolo della richiesta massima. Ammontano a 2,2 milioni i soggetti ISA che finora hanno detto no al patto con il Fisco. L’idea allo studio è quella di mantenere l’orizzonte del 10 da raggiungere al termine del biennio, ma il 10 sarà ‘normalizzato’ ovvero verranno utilizzati come benchmark di riferimento i dati relativi alle maggiori richieste dei contribuenti che hanno aderito al patto biennale. Questo consentirà di calmierare la richiesta finale di reddito da accertare, cercando così di aumentare l’appeal dell’istituto. Il tutto senza dimenticare le soglie massimo di incremento del 10%, 15% e 25% previste a seconda del voto nelle pagelle fiscali dopo l’intervento dl decreto correttivo dello scorso anno.
Il beneficiario effettivo qualifica la partecipazione con finalità anti abuso
Fisco internazionale. Triplice test disgiunto sulla detenzione della partecipazione senza che il principale scopo fosse di beneficiare del regime fiscale agevolato. Con l’ordinanza n. 32467 del 12 dicembre 2025 la Corte di cassazione è tornata sulla clausola del beneficiario effettivo, con riferimento all’omessa applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti dalla controllata italiana alla sub-holding danese considerata mera conduit, a sua volta partecipata dalla capogruppo Usa. L’orientamento dei giudici di legittimità pone in capo al contribuente di dimostrare di essere il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, con il superamento di un triplice test autonomo e disgiunto, consistente nel substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva. Lo scopo elusivo del contribuente può essere realizzato anche con operazioni effettive e reali.
Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri
Nel corso del convegno di Assosoftware, tenutosi a Milano il 3 e il 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026 si sfrutta, infatti, il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 3 dicembre 2020 e ratificato con la legge 83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024. Il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera. Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.
Nel 730 gli importi totali degli affitti brevi saranno distinti per Cin
Nella dichiarazione precompilata 2025 i redditi delle locazioni brevi vengono raggruppati per ciascun CIN: per ogni codice identificativo il sistema compila un unico rigo del quadro B, sommando tutti i canoni percepiti nel periodo d’imposta. In automatico viene applicata la cedolare secca al 21% all’immobile con il totale dei canoni più elevato, mentre agli altri immobili è attribuita l’aliquota del 26%. Questa modalità deriva dalla manovra 2024, che ha previsto l’aliquota ordinaria del 26%, ridotta al 21% solo per una unità immobiliare scelta dal contribuente. I dati utilizzati provengono dalla Banca dati delle strutture ricettive e dalle Certificazioni Uniche delle locazioni brevi. Se emergono incongruenze tra CIN e Comune, il reddito viene segnalato e messo in verifica; nei casi di sublocazione o contratti stipulati dal comodatario, i redditi sono indicati tra i redditi diversi nel rigo D4.
Impatriati, il cambio di regione riduce lo sconto
Con la risposta a interpello n. 76/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza da una regione del Sud Italia ad una del Nord o del Centro perdono, in maniera retroattiva, la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile. Resta applicabile la detassazione dal reddito nella misura del 70%, sia per i periodi d’imposta già trascorsi che per quelli successivi, fino all’ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza. Il lavoratore dovrà quindi restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Impatriati, chi lascia il Sud perde il 90%’ – pag. 23)
Iva solo con il debitore
Con la risposta a interpello n. 75/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’Iva, l’incasso del prezzo della cessione del credito relativo alla prestazione professionale non equivale al pagamento della prestazione stessa e non concretizza, pertanto, l’effettuazione dell’operazione, che resta ancorata al momento in cui il debitore ceduto pagherà il corrispettivo al cessionario del credito. È in questo momento, quindi, che il professionista dovrà emettere la fattura elettronica nei confronti della società committente della prestazione, a nulla rilevando il fatto che essa sia stata cancellata dal registro delle imprese e abbia chiuso la posizione Iva. A tale scopo, tuttavia, il prestatore, che si era trasferito all’estero e aveva dichiarato la cessazione dell’attività in Italia in seguito all’assunzione come dipendente presso uno studio legale nel nuovo Paese di residenza, dovrà aprire una nuova partita Iva per assolvere tutti gli adempimenti di legge.
Concordato, adesione congiunta
Assosoftware mantiene le indicazioni sulle modalità telematiche di adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Niente software per la sottoscrizione del patto con il Fisco in forma autonoma rispetto alla dichiarazione. L’associazione ritiene ancora consigliabile e prudente al fine di evitare errori tali da innescare anche cause di decadenza dall’istituto, di aderire al concordato in modalità congiunta, ovvero insieme alla dichiarazione dei redditi, possibilità per altro implementata dal 2026 anche per revocare l’accordo fiscale. Questo è quanto dichiarato con una nota di ieri in cui trova conferma la posizione dello scorso anno dell’associazione in merito alla possibilità di trasmettere l’adesione al concordato fiscale in forma congiunta con la dichiarazione dei redditi o disgiunta dalla stessa.
Registro dei titolari effettivi, l’accesso sarà solo a pagamento
Per i soggetti obbligati e per coloro che dimostrano un legittimo interesse sarà necessario versare i diritti di segreteria per accedere al registro dei titolari effettivi. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo sul recepimento della direttiva Ue 2024/1640, trasmesso alle Camere dopo l’approvazione preliminare in Consiglio dei ministri. La nuova disciplina prevede tre canali di accesso: il primo, per le autorità competenti; il secondo per i soggetti obbligati, ovvero per gli intermediari finanziari e i professionisti; il terzo per i soggetti che dimostrano un legittimo interesse.
Rettifica estera, serve il recupero
La Corte di cassazione dedica l’ordinanza n. 3986/2026 alla cessione infragruppo a titolo gratuito di una customer list da una società italiana a una controllata ungherese. Secondo i giudici di legittimità una rettifica fiscale in diminuzione riconosciuta a una consociata estera nell’ambito dei prezzi di trasferimento richiede una corrispondente rettifica in aumento in Italia. In assenza, si determina un fenomeno di doppia non imposizione che legittima il recupero a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’omessa variazione in aumento per l’anno d’imposta 2015 da parte della società italiana ha determinato un fenomeno di doppia non imposizione, giustificando la ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai fini Ires e Irap, dei proventi non dichiarati.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento all’applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni sanitarie.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto Iva prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Il Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che “È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrici, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Soggette a vigilanza è anche l’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie come le arti di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici e massaggiatori.
L’articolo 10 del decreto Iva stabilisce che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare rientrano “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali siano definite dallo Stato membro interessato”.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva in parola devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo che quello soggettivo.
Per rispondere ai quesiti formulati con l’istanza interpello è necessario stabilire se le attività esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva.
I Paesi membri della Ue hanno la possibilità di esentare il pagamento dell’Iva per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio di professioni mediche e paramediche. La direttiva Iva 2006/112/CE condiziona l’agevolazione in esame alle definizioni ufficiali attribuite dal Paese e non dal tipo di prestazione.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che si ha diritto al beneficio fiscale solo se coesistono il requisito oggettivo e quello soggettivo. Per quanto concerne il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nell’elenco dell’art. 99 del Tuls.
Per le attività non comprese in questo elenco ovvero quelle svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi, la risoluzione analizza i provvedimenti ed i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva. Al momento, nessuna di queste può fruire dell’agevolazione.
La legge n. 3/2018 ha previsto l’istituzione di nuove figure professionali nel settore sanitario come quella di osteopata che però attende ancora il previsto accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli alla laurea universitaria in osteopatia. È atteso anche il decreto ministeriale che istituisce l’albo professionale degli osteopati. Non essendo stato perfezionato l’iter normativo volto a istituire questa professione, le prestazioni dell’osteopata sono ancora soggette ad aliquota ordinaria.
Analogo discorso vale per la professione del chiropratico, in quanto ad oggi manca la procedura per la relativa istituzione. Pertanto, anche le prestazioni rese nell’ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un decreto del ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia, non può beneficiare dell’esenzione Iva.
La figura del chinesiologo è definita dal decreto legislativo n. 36/2021. Si tratta di una figura la cui attività è finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita e al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza delle professioni sanitarie già regolamentate.
Non soddisfacendo le condizioni richieste dall’articolo 10 del decreto Iva, l’attività di chinesiologo è soggetta all’Iva nella misura ordinaria.
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista) essendo citato nell’articolo 99 come esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie beneficia dell’esenzione. Non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo lo stesso operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.
In merito alla corretta procedura di fatturazione, l’Agenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, non essendo detraibili né documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perché non considerate sanitarie, richiedono l’emissione della fattura elettronica.
Indicazioni operative sulle novità della manovra 2026 in merito alla tassazione degli incrementi retributivi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni sulle novità contenute nella manovra 2026 concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2025-2026.
Per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
La manovra 2026 ha disposto, a favore dei lavoratori del settore privato, degli incrementi retributivi per l’anno in corso, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Per beneficiare dell’imposta sostitutiva in parola il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 33.000 euro nell’anno 2025.
Come anticipato l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
L’imposta sostitutiva riguarda gli importi corrisposti a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024, 2025, 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1°gennaio 2026.
L’agevolazione in parola si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, ovvero le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, nonché il trattamento di fine rapporto (Tfr) la cui erogazione è differita a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, la circolare ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Se l’aumento contrattuale riguarda i soggetti che hanno beneficiato del regime ‘impatriati’ o i ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia, la misura agevolativa in commento si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma gli viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta dell’imposta sostitutiva.
Maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
Per l’anno in corso la legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turno.
L’imposizione è pari al 15% per: le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno; le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo; per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turno.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro appena elencate.
Le predette somme sono soggette a imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa precisa che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Il comma 11 della manovra 2026 dispone che l’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Per beneficiare della tassazione agevolata il lavoratore non è tenuto a presentare una specifica istanza che invece necessita qualora lo stesso intenda avvalersi della tassazione ordinaria.
Ai sostituti d’imposta del settore privato spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (complessivamente considerato) di importo non superiore nel 2025 a 40 mila euro. Laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione del predetto importo va resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dipendente privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico) si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi come pure il contribuente che opta per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria. Dichiarazione dei redditi anche per chi ha beneficiato dell’agevolazione in mancanza dei presupposti.
L’imposta sostitutiva va applicata dal sostituto d’imposta che deve versarla utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 2/E/2026.
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (regime speciale per lavoratori impatriati) e in merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, dopo le modifiche introdotte dal decreto Crescita.
Proprio il Dl n. 34/2019 ha aggiornato i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dei regime agevolativi in parola e ha previsto la possibilità di poterne fruire per ulteriori periodi d’imposta.
In merito al regime speciale per lavoratori impatriati il decreto Crescita ha disposto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e che hanno acquisito la residenza dal periodo d’imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70% della percentuale dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il periodo agevolabile in ipotesi disciplinate dalla legge.
Il regime in parola trova applicazione per altri cinque periodo di imposta ai lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne e che diventano proprietari di una residenza in Italia, dopo il trasferimento nel Bel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Con il decreto Fiscale il legislatore ha voluto superare la disparità di trattamento tra coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 e coloro che sono rientrati dal 30 aprile 2019, estendendo anche nei confronti di questi ultimi le agevolazioni previste dal decreto Crescita a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020.
Infatti, il decreto Fiscale all’articolo 13-ter dispone che, per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70% è subordinato all’emanazione di un decreto del Mef.
Questo decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, successivamente, l’art. 13-ter del decreto Fiscale è stato abrogato.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se, per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto del Mef.
Sul punto la normativa prevede che possono fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati, senza disporre altro.
Pertanto, coloro che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dal decreto del Mef.
L’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia.
In merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, la risoluzione fa presente che l’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Tale agevolazione si applica ‘nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi (per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 ‘e nei tre periodi d’imposta successivi’), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia’.
A favore di docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 il decreto Crescita ha previsto un periodo più lungo di applicazione degli incentivi riconoscendo un periodo agevolato della durata di otto periodi d’imposta a favore di coloro che hanno un figlio minorenne o a carico (anche in affido) o che diventano proprietari di un’abitazione in Italia a seguito del trasferimento. L’agevolazione sale a undici periodi d’imposta per docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico (anche in affido) e cresce ulteriormente a tredici periodi d’imposta a favore di docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido).
La mancanza di specifiche statuizioni fa ritenere che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese