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Via al decreto bollette, ecco a chi va il bonus da 200 euro
Il decreto Bollette è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva il testo che contiene misure urgenti in favore di famiglie e imprese. Si tratta di agevolazioni tariffarie per la fornitura di luce e gas naturale per un valore complessivo di 3 miliardi di euro. A favore delle famiglie con Isee inferiore a 25 mila euro è previsto un contributo straordinario di 200 euro che può salire a 500 euro per chi già riceve il bonus sociale. Le stime parlano di 5,53 milioni di nuclei beneficiari ma la platea potrebbe arrivare a 8 milioni per una spesa totale di 1,6 miliardi di euro. Per gli utenti vulnerabili viene introdotta la possibilità di rimanere nel mercato tutelato dell’energia anche dopo il 2027. Per il bonus elettrodomestici viene previsto il metodo dello sconto al fine di evitare il click day. Viene superata la soglia di classe energetica minima che avrebbe penalizzato il mercato italiano. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Le imprese: Dl bollette inefficace Servono misure vere sull’energia’ – pag. 6)
Corsa a ostacoli per compensare i crediti della dichiarazione Iva
I contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale possono compensare il credito Iva annuale fino a 70 mila euro senza richiedere il visto di conformità nel modello Iva 2025, ma la compensazione per più di 5 mila euro è possibile solo dal decimo giorno dopo la presentazione del modello, la cui scadenza è il 30 aprile. Le compensazioni interne sono sempre libere, anche oltre i 2 milioni di euro. Le compensazioni verticali in F24 per Iva dovuta non rientrano nel limite di 5 mila euro e non richiedono il visto. Tuttavia, il credito usato per debiti Iva futuri non incide su tale soglia. La compensazione orizzontale fino a 5mila euro è libera dal 1° gennaio 2025. Oltre i 5mila euro serve il visto o la firma dell’organo di controllo. Il limite si riferisce all’anno di maturazione del credito. I contribuenti con Isa almeno pari a 9 sono esonerati dal visto fino a 70mila euro, quelli con voto da 8 a 8,5 fino a 50mila. Chi aderisce al Cpb gode dell’esonero indipendentemente dal voto Isa, già dal primo anno di concordato, per crediti fino a 70mila euro.
Redditi finanziari, priorità a previdenza e fondi comuni
Delega fiscale. La riforma della fiscalità finanziaria che prevede l’unificazione di redditi di capitale e diversi e l’abolizione del regime del risparmio gestito non è stata dimenticata. Lo ha ricordato il viceministro delle Finanze, Maurizio Leo che ha ribadito la volontà di portarlo avanti, anche se al momento non ci sono le coperture per farlo. Lo schema iniziale, elaborato nel 2023, cercava di limitare l’impatto sul gettito introducendo comparti finanziari e limiti di compensazione tra redditi e minusvalenze. Tuttavia, avrebbe aumentato la complessità del sistema, senza risolvere pienamente il problema delle compensazioni. Il regime del risparmio gestito, che attualmente consente ampie compensazioni, sarebbe penalizzato. Per ora, si valutano interventi mirati: applicare l’aliquota unica a tutte le forme previdenziali e correggere l’anomalia fiscale sui fondi comuni mobiliari, rendendo compensabili sia guadagni che perdite all’interno dello stesso strumento.
Con il decreto correttivo acconti riallineati all’Irpef a tre aliquote
Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 aprile, riallinea il computo degli acconti Irpef alle correnti regole di determinazione dell’imposta. La divergenza era nata con il Dlgs 216/2023 che ha disciplinato il primo modulo della revisione del modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche. Questo aveva previsto una disciplina transitoria per il solo 2024 che creava una discrepanza tra acconti 2025 e le nuove aliquote. Con la manovra 2025, il modello Irpef del 2024 diventa strutturale, ma senza aggiornare la normativa sugli acconti. Il decreto approvato ieri elimina questa incoerenza, adeguando gli acconti 2025 alle nuove regole. In questo modo si evita che i contribuenti versino anticipatamente somme non dovute. Il nuovo sistema, con aliquota unica al 23% sui primi due scaglioni, porta risparmi fino a 260 euro per redditi oltre i 28mila euro. I beneficiari principali sono lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi fuori dal regime forfettario.
Superbonus, per il Sal sulle villette contano anche i materiali forniti
La Cgt di primo grado di Rieti, con la sentenza 18/2/2025, ha stabilito che le forniture dei materiali concorrono al raggiungimento degli stati di avanzamento lavori, previsti in alcune fasi per poter accedere al Superbonus, ad esempio per le villette. Il caso analizzato dai giudici tributari riguarda il raggiungimento del target del 30% al 30 settembre 2022 (poi prorogato), necessario per sfruttare il Superbonus per le villette fino alla fine del 2023. La norma non ha chiarito le modalità di calcolo di questo Sal; per questo motivo, nel corso degli anni, si sono susseguite diverse interpretazioni. Quella della Cgt di Rieti è la prima che arriva da una pronuncia di merito. Le Entrate avevano contestato il calcolo della percentuale proposto dal tecnico del contribuente.
Bonus anche per il fabbricato che non si trova su terreno agricolo
Con l’ordinanza n. 6178/2025 depositata lo scorso 7 marzo la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione nota come piccola proprietà contadina sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze non è necessario che il fabbricato rurale pertinenziale sia ubicato su un terreno classificato come agricolo sulla base degli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Con questa pronuncia i giudici di piazza Cavour hanno contraddetto l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate spesso alla base di avvisi di liquidazione di maggiori imposte (indirette). Superata l’interpretazione dell’Agenzia secondo la quale la pertinenza deve insistere sul terreno agricolo oggetto di cessione.
Giganti del web, elusi 242 mld
In 10 anni Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Netflix hanno eluso oltre 242 miliardi di euro al fisco. Dal 2014 al 2024 questi sei giganti del web hanno generato circa 9.500 miliardi di euro di fatturato e 2.200 miliardi di euro di utili, pagando un’aliquota effettiva media del 18,8%, contro una media globale del 27%. Se si escludono i versamenti straordinari effettuati per la regolarizzazione degli utili esteri, l’aliquota effettiva scende ulteriormente al 16,1%. È quanto emerge dal Silicon Six Report 2025 della Fair Tax Foundation, organizzazione indipendente senza scopo di lucro che promuove la trasparenza fiscale, secondo cui il gap tra le tasse effettivamente versate e quelle dovute secondo le aliquote teoriche ammonta complessivamente a 242 miliardi di euro.
L’Iva nell’arte di prepara all’aliquota del 5%
Nel corso del question time alla Camera in risposta a un’interrogazione sulla necessità di una riduzione dell’aliquota Iva applicata alle cessioni di opere d’arte il ministro dei Beni culturali Alessandro Giuli ha detto che al ministero dell’Economia si sta lavorando per trovare una soluzione in linea con Bruxelles per l’Iva dei beni artistici. L’aliquota sarà fissata al 5% su tutte le cessioni e importazioni. Stop, inoltre, al regime opzionale del margine, che dunque sarà soppresso, in quanto incompatibile con l’aliquota ridotta. La modifica dell’aliquota Iva non ha solo il fine di riallinearsi al trattamento agevolato nella Ue ma intende non frenare la dinamicità del mercato dell’arte italiano con pesi fiscali anticoncorrenziali. Si lavora per reperire le risorse necessarie al taglio dell’aliquota.
Concordato vecchio stile
Le nuove adesioni al Concordato preventivo biennale sono chiamate a seguire le vecchie regole sugli acconti fiscali, con l’obbligo di versare una maggiorazione entro il termine del pagamento del secondo acconto, fissato per il 1°dicembre 2025. La maggiorazione del 10%, introdotta nel 2024, si applica alla differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato l’anno precedente, mentre per l’Irap l’incremento è del 3% sulla produzione netta. Si può usare il metodo previsionale, basato sul reddito proposto dalle Entrate, ma risulta complesso per i soci di soggetti trasparenti. L’adesione va comunicata entro il 30 settembre 2025 tramite il modello Cpb. La maggiorazione, in caso di soggetti trasparenti, va versata pro quota dai soci. Il pagamento va effettuato entro il termine del secondo acconto, anche se calcolato con metodo storico.
Nel 2024 imponibile Iva -1,4%
Il Dipartimento delle Finanze rende noto che nel 2024 l’imponibile Iva è diminuito dell’1,4%. In flessione le persone giuridiche, tengono, invece, le persone fisiche. Lo scorso anno l’imponibile Iva rilevato attraverso le fatture elettroniche si è attestato a 3.306 miliardi di euro, in calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Il dato riflette andamenti divergenti tra i due principali aggregati: da un lato le persone fisiche, che hanno fatto segnare un incremento del 4,2%, dall’altro le persone giuridiche, in calo dell’1,8%. Nonostante la contrazione, l’imponibile delle persone giuridiche rappresenta ancora la quasi totalità del totale annuale: 93,1% del volume complessivo registrato. Lombardia e Lazio restano le Regioni con il peso maggiore sull’imponibile complessivo. La dinamica negativa è dovuta soprattutto al calo delle attività manifatturiere, dell’energia elettrica e gas e delle costruzioni. In controtendenza, invece, ristorazione, intrattenimento, attività sportive e di istruzione.
Bonus colonnine, via alle istanze
Dalle ore 12 del 29 aprile e fino alle ore 12 del 27 maggio i contribuenti che hanno acquistato e installato le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici ma che non hanno potuto presentare domanda per ottenere i contributi entro il termine di chiusura della precedente edizione potranno inviare le istanze. Ad essere interessati sono le persone fisiche e i condomìni. Ricordiamo che il bonus è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica (colonnine o wall box) e che devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico. Il limite massimo di contributo è pari a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni dei condomini. Le risorse a disposizione per il 2024 ammontano a 20 milioni di euro.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari
Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, è necessario fare riferimento all’anzianità maturata anche in altri fondi. A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025 che ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da un’associazione in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante per la riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nelle ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari.
L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 dispone che determinate prestazioni sono assoggettate alla ‘ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali’.
La legge ammette che l’aderente possa simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, possa accedere alle prestazioni pensionistiche. L’istante ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche diverse da quella presso la quale chiede la prestazione.
La normativa in corso dispone che ‘ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale’.
Significa, in sostanza, che un soggetto con più iscrizioni a fondi di previdenza complementare, ai fini della determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile, deve considerare con esattezza l’anzianità complessiva. Anzianità, dunque, che non è limitata al fondo specifico presso il quale richiede la prestazione, ma considera anche i periodi di iscrizione presso altri fondi.
A supporto di ciò l’Amministrazione finanziaria cita la propria circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 con la quale ha chiarito che ‘ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ‘periodo di partecipazione’ debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006’.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica presso la quale viene presentata la richiesta della prestazione, l’Agenzia ritiene che l’altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò consentirà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche nell’altro fondo.
PIR ‘fai da te’ - Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant
Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR.
Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario.
È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).
La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).
Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie.
Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe
esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR.
In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto.
Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.
Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese