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Usufrutto e nuda proprietà: tassabile solo la plusvalenza
La cessione di nuda proprietà e usufrutto a due acquirenti non fa scattare la tassazione dei proventi come redditi diversi per il venditore. Solo se ricorrono le condizioni temporali può configurarsi una plusvalenza tassabile. Questo, uno degli effetti della norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1-bis del decreto fiscale, introdotto in fase di conversione, che si ritiene operi retroattivamente dal periodo d’imposta 2024. La norma distingue tra cessione e costituzione di diritti reali immobiliari, con effetti fiscali differenti. Se il cedente perde ogni diritto, si applica la disciplina delle plusvalenze. Se, invece, mantiene un diritto, si genera un reddito diverso. L’interpretazione smentisce alcune pronunce delle Entrate, tra cui la risposta 133/2025, che aveva considerato la cessione dell’usufrutto come reddito tassabile separato. Le nuove regole uniformano il trattamento fiscale, chiarendo i casi di tassazione ai fini Irpef o Ires.
Niente contraddittorio per atti notificati prima del 30 aprile 2024
La Cgt di Siracusa, con la sentenza n. 1326/2025, ha stabilito che la normativa sul contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione qualora l’atto o l’invito che lo precede non solo siano stati emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. Il caso è nato dalla notifica di un Pvc a un’associazione, a seguito di un controllo eseguito al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui alla legge 389/1991 e dal quale emergevano violazioni fiscali. L’Ufficio emanava un atto di accertamento con il quale accertava in capo alla contribuente un maggior imponibile Ires, Irap e Iva. L’associazione impugnava l’atto, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 6-bis relativo al principio del contraddittorio. I giudici hanno accolto il ricorso, dopo aver ripercorso l’excursus normativo.
Tcf, allineamento ai principi contabili per obbligazioni e diritti di superficie
Con il provvedimento di ieri l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il provvedimento dello scorso gennaio che riguarda le linee guida del Tcf per i contribuenti industriali interessati dal regime dell’adempimento collaborativo. In particolare, poiché questo istituto prevede uno stretto collegamento con i rischi derivanti dall’adozione dei principi contabili, era stato istituito con provvedimento del 10 ottobre 2024 un tavolo tecnico fra Entrate e Oic per mappare la ricaduta degli aspetti contabili sulla tassazione. L’aggiornamento di ieri tiene conto di tre casistiche che sono state analizzate congiuntamente da Entrate e Oic. In particolare, sono state fornite indicazioni delle seguenti tre fattispecie: il recesso anticipato da un contratto di commodity swap; il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; l’emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero. Approvato anche il provvedimento delle Entrate che riguarda il Tcf per le imprese assicurative.
Scissione, il fondo rischi e oneri non è tassato
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22805/2025, conferma che la scissione costituisce un’operazione fiscalmente neutrale che non può comportare la tassazione dei fondi per rischi e oneri per i quali, peraltro, la beneficiaria non aveva dedotto i relativi costi all’atto della loro iscrizione. Tutto è nato da un avviso di accertamento per Ires, sanzioni e interessi notificato nel 2012 su una scissione parziale avvenuta tra un’azienda speciale comunale e una neo-costituita spa. La beneficiaria aveva iscritto in bilancio i fondi per debiti assunti, ma l’Agenzia delle Entrate contestava una sopravvivenza attiva, ritenendo quei fondi dedotti. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che tali fondi erano stati tassati e non dedotti, e quindi non potevano generare plusvalenze. I giudici di legittimità hanno bocciato le pretese dell’erario e lo hanno condannato a pagare le spese.
Con il programma Life contributo alle imprese fino al 60% della spesa
Con il programma Life l’Unione Europea sostiene l’ambiente e l’azione per il clima. A disposizione ci sono oltre 570 milioni di euro. Di fatto Life costituisce il motore principale del Green deal europeo, sostenendo progetti innovativi capaci di guidare la transizione energetica. Le imprese interessate ad ottenere gli incentivi a fondo perduto che arrivano fino al 60% della spesa devono realizzare progetti a favore dell’ambiente, del clima e della transizione ecologica, presentando proposte entro le scadenze del 4 o del 23 settembre, a seconda delle singole aree d’intervento. Per la maggior parte dei bandi la scadenza è fissata al 23 settembre 2025. I bandi 2025 si rivolgono a enti pubblici e privati, Ong, enti di ricerca, Pmi e grandi imprese. Ogni organizzazione partecipante dovrà essere in possesso di un codice Pic (Participant identification code).
Al setaccio le case fantasma
Nel 2024 sono salite di oltre il 66%, rispetto all’anno precedente, le segnalazioni dei Comuni verso l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione. Oltre 15 milioni l’imposta emersa di cui quasi 7 milioni nell’ambito immobiliare. Il dato arriva dal Rapporto di verifica sui risultati dell’Agenzia delle Entrate inviato al Dipartimento delle Finanze sui risultati 2024. Le segnalazioni qualificate provenienti dai Comuni e prese in carico dalle strutture operative delle Entrate sono state 6.252 nel corso del 2024. Il 20,4% proviene dai Comuni del Nord-ovest, il 20,14% dai Comuni del Nord-est; il 3,6% da quelli del Centro, dalle Isole proviene il 55% delle segnalazioni e lo 0,9% dal Sud. Dalle segnalazioni sono stati attivati 607 accertamenti in relazione ai quali al Sistema informativo risulti collegata almeno una segnalazione qualificata dei Comuni.
Software ‘Il tuo Isa’ doubleface
Per il secondo anno di fila il software ‘Il tuo Isa’ non fornisce soltanto i punteggi sintetici di affidabilità fiscale, ma elabora anche la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026. Allo stesso tempo l’applicativo consente la trasmissione telematica della proposta di Cpb sia ‘in via autonoma’ accompagnata cioè dal solo frontespizio dei modelli Redditi e del relativo quadro CPB, che in allegato all’intero modello Redditi 2025. Il legame che unisce gli Isa al Cbp non riguarda soltanto il software di calcolo e il modello per l’adesione alla proposta biennale ma va ben oltre. Avere un buon punteggio in termini di affidabilità fiscale è garanzia di una proposta di concordato soft o comunque in leggera salita rispetto ai redditi e ai valori della produzione dichiarati nell’anno precedente a quello di ingresso al concordato. Di contro, un modesto o addirittura un pessimo punteggio Isa, equivalgono ad una proposta di concordato tutta in salita.
Avvisi, acquiescenza parziale
Il disegno di legge semplificazione introduce una nuova chance per i contribuenti. La novità più significativa è che l’acquiescenza agli avvisi di accertamento potrà essere effettuata anche solo parzialmente a condizione che le violazioni contestate abbiano autonoma rilevanza. Se approvata la modifica supererebbe l’attuale interpretazione delle Entrate che richiede l’accettazione integrale dell’atto. La novità consente, ad esempio, di definire solo le contestazioni ai fini Irpef o Iva. La parziale acquiescenza si applicherà solo alle violazioni chiaramente distinguibili all’interno dell’atto. Sarà inoltre estesa anche agli avvisi di liquidazione per imposte indirette diverse dall’Iva. La riforma mira a favorire definizioni precontenziose più flessibili, ma l’acquiescenza potrebbe assumere un ruolo secondario rispetto all’accertamento con adesione.
Minimum tax, c’è il modello per la comunicazione
È pronto il modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della minimum tax. Lo dovranno utilizzare i gruppi multinazionali per notificare quale società, all’interno del gruppo, sarà incaricata di trasmettere la ‘comunicazione rilevante’ prevista dal nuovo impianto normativo sulla minimum tax al 15%. Il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria costituisce un tassello operativo dell’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale contenuta nel Dlgs 209/2023, che recepisce in Italia la direttiva Ue 2022/2523 sul livello minimo di imposizione effettiva per i grandi gruppi con ricavi annui superiori a 750 milioni. Secondo quanto previsto dal decreto dell’Economia del 25 febbraio 2025, le imprese che non intendono trasmettere direttamente la comunicazione, possono delegare un’altra società del gruppo. Il modello approvato serve proprio a segnalare questa scelta alle Entrate, indicando il soggetto che presenterà la comunicazione per conto del gruppo.
Ordini, elezioni il 15 e 16/01
Si terranno il 15 e 16 gennaio 2026 le elezioni degli ordini territoriali dei commercialisti. A deciderlo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta del 6 agosto. Nelle stesse date si terranno anche le elezioni del collegio dei revisori e dei comitati pari opportunità territoriali. Il Consiglio ricorda che il regolamento elettorale della categoria è stato adottato lo scorso 20 maggio e trasmesso al min. Giustizia per l’approvazione. Approvazione che ancora manca. Al ministero di via Arenula spetterà il compito di fissare la data delle elezioni dei vertici nazionali. Il mese più probabile è quello di aprile.
La Rassegna fiscale va in ferie
Come di consueto, in occasione delle ferie estive, la Redazione Metaping sospende il servizio quotidiano di rassegna stampa fiscale. Riprenderemo regolarmente la nostra attività da lunedì 1°settembre 2025. Auguriamo a tutti i nostri lettori buone vacanze.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in applicazione per il periodo d’imposta 2024. Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di aggiornamento; per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento ha riguardato la revisione completa dei 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, per consentire una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024.
Non essendo intervenute per l’annualità in parola, significative novità riguardanti le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, la circolare, proprio in un’ottica di semplificazione, fa una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale trattamento di specifiche tematiche.
La nuova classificazione ATECO 2025
Dallo scorso 1°gennaio è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025. Sostituisce la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, a partire dal 1° aprile 2025.
La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche rispetto alla versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione.
L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA. In generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione.
L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione, rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto dell’Economia del 18 marzo 2024, sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata proprio alle attività di commercio al dettaglio.
La nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, per le attività economiche del commercio al dettaglio.
Tali nuove informazioni sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche a cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d’imposta 2024.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta ma il contribuente che rilevi la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta dovrà effettuare una dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) o, se non iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, uno dei modelli pubblicati sul sito delle Entrate.
Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2024
La circolare fornisce una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2025 e che hanno riguardato l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024.
Con il Dm 31 marzo 2025 sono state approvate le modalità di costruzione e applicazione di 100 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche. Tali 100 ISA rappresentano l’evoluzione di 85 ISA già approvati con il Dm 8 febbraio 2023 e l’evoluzione anticipata di 15 ISA già approvati con Dm 18 marzo 2024.
Con il decreto del Vice Ministro all’Economia del 24 aprile 2025 è stata prevista una serie di interventi come l’introduzione di correttivi al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 che tengono conto del nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA. Inoltre, sono stati individuati degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area, che considerano vantaggi e svantaggi in relazione alla collocazione territoriale. Altri interventi sono caratterizzati dall’individuazione di misure di ciclo settoriale per tenere conto degli effetti dell’andamento congiunturale, l’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni o delle fusioni. Nell’elenco figurano poi le modifiche all’ISA EM05U, relative all’aggiornamento della Territorialità dei Factory Outlet Center’, le modifiche all’ISA DG44U, relative all’aggiornamento delle ‘aree gravitazionali’.
Infine, sono state definite le modalità per fruire dei benefici premiali per i contribuenti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.
La modulistica
Le modifiche apportate ai quadri contabili recepiscono quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192.
In pratica nei quadri H e F, precisamente nei righi H11 ‘Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato’ e F14 campo 1 ‘Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferente all’attività dell’impresa’, non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto, introdotte dall’art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Questo in quanto il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F, avrebbe potuto determinare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA.
In merito al quadro F, una importante novità è l’eliminazione del campo 2 del rigo F08 ‘Adeguamento valore esistenze iniziali’ che era stato introdotto per neutralizzare la possibile attivazione anomala degli indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente. Questo perché l’articolo 1, comma 78, della legge n. 213/2023 aveva riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino, misura che è stata soppressa per il 2024.
Un’ulteriore significativa novità deriva dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha modificato gli articoli 92 e 93 del Tuir, prevedendo nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale.
Gli interventi normativi introdotti mirano a favorire il progressivo allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, anche in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.
Per prevenire commistioni tra criteri valutativi diversi che avrebbero potuto pregiudicare il corretto calcolo del punteggio ISA, è stata inserita un’apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Nei modelli ISA 2025 trova conferma la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello Redditi.
L’art. 5 del decreto legislativo n. 192/2024 ha introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearsi al nuovo impianto normativo.
Le società tra professionisti sono tenute alla compilazione del modello afferente la specifica attività economica. La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA per una futura applicazione.
La semplificazione
Nell’ottica di proseguire nel processo di semplificazione dell’adempimento dichiarativo, con riferimento agli ISA relativi al periodo d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 ISA, l’informazione relativa all’Anno di inizio attività. Tale informazione è già presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di ‘variabili precalcolate’ rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del software ‘IltuoISA’.
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Le scadenze del mese