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L’Ocse: meno Pil e più inflazione
La guerra in Medio Oriente avrà un forte impatto sull’economia mondiale, europea e italiana e non sorprende, pertanto, la decisione dell’Ocse di rivedere al ribasso le stime di crescita e al rialzo quelle dell’inflazione. Per l’Italia, il Pil 2026 è dato in aumento dello 0,4%, due decimi in meno rispetto alle previsioni di dicembre, e dello 0,6% nel 2027 mentre l’andamento dei prezzi per quest’anno è visto in crescita del 2,4%, contro l’1,7% di dicembre e quello del 2027 è confermato all’1,8%. Secondo l’organizzazione parigina l’economia globale, nel 2026, rallenterà al 2,9% rispetto al +3,3% dello scorso anno, mentre l’eurozona crescerà solo dello 0,8%. Sempre quest’anno, l’inflazione, nei Paesi del G20 salirà al 4%, 1,2 punti in più di quanto previsto a dicembre. Tensioni che si ripercuoteranno sulle scelte delle banche centrali, col rischio di un aumento dei tassi da parte della Bce. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Allarme Ocse sull’inflazione Negli Usa al 4,2% nel 2026’ e ‘Pil, il Governo punta al +0,5% Resta l’incognita sul deficit 2025’ – pag. 2)
Fisco, dai microcontrolli sulle dichiarazioni incassi per 8,7 miliardi
Hanno fruttato 8,7 miliardi di incassi i microcontrolli sulle dichiarazioni dei redditi, a fronte di 8,7 milioni di comunicazioni di irregolarità trasmesse attraverso gli avvisi bonari. Dunque, nel bottino complessivo dei 36,2 miliardi di incassi complessivi dalla lotta all’evasione pesano anche le incongruenze nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Si va dagli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi alla mancata corrispondenza degli importi indicati con quelli versati in base ai modelli F24 presentati. In sostanza una prima grande scrematura delle dichiarazioni trasmesse al Fisco che può far trasparire irregolarità di compilazione. Non si tratta di accertamenti che richiedono una complessa attività di ricostruzione di imponibili evasi o di costi portati in deduzione che in realtà non potevano esserlo.
False fatture, per l’emittente sequestro limitato al vantaggio
Con la sentenza n. 10279/2026 la Corte di cassazione, sezione penale, conferma che il profitto del reato ascrivibile all’emittente delle fatture false non corrisponde all’imposta evasa da parte dell’utilizzatore di tali documenti. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità l’amministratore di una società era stato accusato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’Iva. In primo grado, il Tribunale lo aveva condannato disponendo anche la confisca del profitto del reato. In appello i giudici lo avevano dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. L’interessato faceva ricorso per cassazione che lo ha accolto in merito alla statuizione sulla confisca. Non è possibile, infatti, disporre la confisca in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La dichiarazione attenua i mancati versamenti
La Cassazione penale, con la sentenza n. 10289/2026, ha affermato che il reato di omesso versamento dell’Iva non scatta se la relativa dichiarazione annuale non era stata presentata alla scadenza del pagamento dell’acconto dell’anno successivo. Nel caso analizzato il legale rappresentante di una società cooperativa era stato condannato nei due gradi di merito per il reato di omesso versamento Iva dovuta in base alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2016, entro il termine del 27 dicembre 2017. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso sostenendo che il delitto di omesso versamento Iva non può configurarsi in assenza della presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il debito d’imposta.
Società di comodo, resta elevato il rischio di verifiche
La mini riforma 2024 sulle società di comodo ha ridotto alcuni coefficienti, ma non ha risolto criticità rilevanti. Restano penalizzate le immobiliari con fabbricati sfitti e le piccole imprese con beni dal costo storico elevato. Il coefficiente del 15% su impianti e macchinari è giudicato anacronistico e costringe spesso alla disapplicazione con rischio di accertamenti. La riduzione delle percentuali ha aiutato alcune società finanziarie, ma crea problemi con crediti infruttiferi. Persistono difficoltà per immobili non locati, anche per ragioni economiche, non sempre riconosciute dal fisco. Si chiede, quindi, una revisione della norma o almeno una riduzione dei coefficienti sui beni strumentali.
Le ritenute non utilizzate dei soci possono essere riattribuite alla Stp
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 85 pubblicata ieri, chiarisce che le ritenute attribuite ai soci dell’associazione e non utilizzate possono essere riattribuite all’associazione anche se questa, nel frattempo si è trasformata in una società tra professionisti. L’interpello affronta un tema di particolare interesse per gli studi professionali coinvolti in operazioni di riorganizzazione. Il Dlgs 192/2024 ha infatti previsto il regime di neutralità fiscale per questo tipo di riorganizzazioni. Il caso analizzato riguardava una associazione professionale di consulenti del lavoro che dal 1°gennaio 2026 si è trasformata in Società tra professionisti (Stp). (Ved. anche Italia Oggi: ‘Stp, sì ritenute riattribuite dopo la trasformazione’ – pag.26)
Ets, rendiconto aggregato per cassa dal bilancio 2026
Il ministero del Lavoro ha predisposto la nuova modulistica (Modello E) per gli enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60 mila euro che sarà applicabile solo a partire dal bilancio di esercizio 2026. La misura si inserisce nel solco delle modifiche all’articolo 13 del Codice del Terzo settore che ha introdotto la possibilità, per gli enti di minori dimensioni, di rappresentare entrate e uscite in forma aggregata. Una semplificazione attesa, che consente di ridurre il livello di dettaglio contabile senza sacrificare le esigenze di trasparenza. Il nuovo modello E mantiene l’impianto per aree di attività, distinguendo tra attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale. A differenza del Modello D, tuttavia, le voci devono essere esposte in forma sintetica, con evidenza degli aggregati di entrata e uscita e dei relativi saldi.
Recupero Ici 2006-2011, dopo la proroga molti i nodi da sciogliere
Slitta al 30 settembre la scadenza per la presentazione della dichiarazione per gli immobili impiegati nel periodo 2006-2011 per lo svolgimento di attività ‘meritevoli’. In merito al recupero Ici degli enti non commerciali sono molti i nodi da sciogliere. In primis sul profilo soggettivo. La delimitazione degli enti non commerciali obbligati, ancorata al superamento della soglia di 50 mila euro di Imu-Tasi dichiarata o versata nel 2012 o 2013, richiede un chiarimento sulle modalità di computo degli importi, in particolare sulla loro cumulabilità su base nazionale e alla necessità di sommare gli importi dichiarati spontaneamente con quanto invece versato a seguito di accertamento. Anche sull’ambito oggettivo necessitano chiarimenti. La soluzione più coerente circoscrive l’obbligo dichiarativo agli immobili impiegati per le attività ‘meritevoli’. Questa soluzione esclude dal perimetro dichiarativo gli immobili destinati ad utilizzi diversi.
Il Conto termico 3.0 riparte Il portale riapre il 13 aprile
Dopo lo stop di inizio marzo, il portale per l’accesso ai contributi del Conto termico 3.0 riaprirà il prossimo 13 aprile. Dunque, si rimette in moto l’agevolazione per l’efficientamento energetico destinato a cittadini, imprese e PA. Lo ha annunciato, ieri, l’amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (Gse), Vinicio Vigilante il quale ha sostenuto che il Conto termico è pensato soprattutto per i comuni sotto i 15 mila abitanti, dove il contributo può arrivare a coprire tutti i costi ammissibili. Previste misure anche a favore degli enti del terzo settore che gestiscono impianti sportivi, con premialità dedicate e la possibilità di prenotare gli incentivi. Questo consente agli enti di pianificare gli interventi, verificarne la fattibilità con il Gse e realizzarli anche negli anni successivi.
Crisi d’impresa, dialogo tra fisco e commercialisti
Il 63° congresso dell’Unione nazionale Giovani dottori commercialisti è dedicato alla necessità di aprire spazi di dialogo con il Fisco. Per il presidente dell’Unione nazionale, Francesco Cataldi, si tratta di una sfida doverosa che si gioca sul versante della quotidianità: nella crisi d’impresa per cercare di preservare la continuità aziendale e perseguire il risanamento; negli adempimenti fiscali e per trovare soluzione rispetto a un avviso o a un accertamento; nel contenzioso tributario, dove ancora molte volte l’onere della prova ricade sul cittadino/azienda. Nella crisi d’impresa il recupero del credito è un parametro accanto all’obiettivo di salvare l’impresa. La collaborazione tra commercialista e Agenzia delle Entrate può consentire di superare i 360 giorni pur di concludere con successo la composizione negoziata. Per la transazione l’Agenzia deve individuare la genesi della crisi al fine di valutare il piano di rilancio e per farlo servono dati veritieri. Per questo propone la certificazione del revisore.
Adeguata verifica semplificata
Antiriciclaggio. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato i nuovi moduli sulla determinazione del rischio effettivo e sul riepilogo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal cliente. Più schematico appare anche il modello in tema di autovalutazione del rischio da parte degli studi professionali. Naturalmente si tratta della modulistica utilizzabile per l’adempimento degli obblighi a scopo di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La nuova modulistica tiene conto delle novità apportate dalle regole tecniche emanate il 16 gennaio 2025. A differenza delle regole tecniche che hanno un valore precettivo, la modulistica costituisce un ‘suggerimento’ di best practice.
Consolidato, nessuna violazione
La disciplina del consolidato fiscale italiano non viola la libertà di stabilimento delle persone giuridiche ed è quindi al riparo da censure europee. Sono le conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott della Corte Ue di ieri espresse nella causa C-592/24, originata da un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione. Il caso riguarda società italiane di un gruppo francese a cui è stato negato il rimborso su interessi passivi indeducibili. Il beneficio del consolidato si applica solo a società incluse nel perimetro nazionale, escludendo alcune controllate estere. La Cassazione ha chiesto alla Corte Ue se ciò costituisca una discriminazione. L’Avvocato generale ritiene legittima la norma in quanto le situazioni non sono comparabili tra gruppi nazionali ed esteri. La limitazione non configura una violazione del diritto Ue.
Un concordato alla rovescia
Anziché incentivare i contribuenti meno affidabili il concordato preventivo biennale ha prodotto l’effetto di favorire quelli già affidabili ovvero quelli con punteggio Isa superiore a 8. Dalla lettura dei dati diffusi da Sogei emerge infatti che le adesioni maggiori provengono dai contribuenti già ampiamente affidabili, mentre restano basse quelle dei contribuenti meno virtuosi. Ciò suggerisce che le proposte del fisco siano state particolarmente convenienti a chi non aveva bisogno di migliorare il proprio profilo fiscale, consentendo loro notevoli risparmi d’imposta. Si può dire fallito, dunque, l’obiettivo di aumentare le basi imponibili e l’affidabilità fiscale. Dai numeri emerge che le adesioni più alte arrivano dai servizi, molto basse, invece, in agricoltura e manifattura. Occorre un ripensamento strutturale del meccanismo.
Novità Fiscali
Circolari e Comunicazioni
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento all’applicabilità del regime di esenzione per le prestazioni sanitarie.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto Iva prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Il Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che “È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrici, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Soggette a vigilanza è anche l’esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie come le arti di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici e massaggiatori.
L’articolo 10 del decreto Iva stabilisce che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare rientrano “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali siano definite dallo Stato membro interessato”.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva in parola devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo che quello soggettivo.
Per rispondere ai quesiti formulati con l’istanza interpello è necessario stabilire se le attività esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva.
I Paesi membri della Ue hanno la possibilità di esentare il pagamento dell’Iva per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio di professioni mediche e paramediche. La direttiva Iva 2006/112/CE condiziona l’agevolazione in esame alle definizioni ufficiali attribuite dal Paese e non dal tipo di prestazione.
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che si ha diritto al beneficio fiscale solo se coesistono il requisito oggettivo e quello soggettivo. Per quanto concerne il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nell’elenco dell’art. 99 del Tuls.
Per le attività non comprese in questo elenco ovvero quelle svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi, la risoluzione analizza i provvedimenti ed i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva. Al momento, nessuna di queste può fruire dell’agevolazione.
La legge n. 3/2018 ha previsto l’istituzione di nuove figure professionali nel settore sanitario come quella di osteopata che però attende ancora il previsto accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli alla laurea universitaria in osteopatia. È atteso anche il decreto ministeriale che istituisce l’albo professionale degli osteopati. Non essendo stato perfezionato l’iter normativo volto a istituire questa professione, le prestazioni dell’osteopata sono ancora soggette ad aliquota ordinaria.
Analogo discorso vale per la professione del chiropratico, in quanto ad oggi manca la procedura per la relativa istituzione. Pertanto, anche le prestazioni rese nell’ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un decreto del ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia, non può beneficiare dell’esenzione Iva.
La figura del chinesiologo è definita dal decreto legislativo n. 36/2021. Si tratta di una figura la cui attività è finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita e al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza delle professioni sanitarie già regolamentate.
Non soddisfacendo le condizioni richieste dall’articolo 10 del decreto Iva, l’attività di chinesiologo è soggetta all’Iva nella misura ordinaria.
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista) essendo citato nell’articolo 99 come esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie beneficia dell’esenzione. Non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo lo stesso operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.
In merito alla corretta procedura di fatturazione, l’Agenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, non essendo detraibili né documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perché non considerate sanitarie, richiedono l’emissione della fattura elettronica.
Indicazioni operative sulle novità della manovra 2026 in merito alla tassazione degli incrementi retributivi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni sulle novità contenute nella manovra 2026 concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2025-2026.
Per l’anno 2026 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
La manovra 2026 ha disposto, a favore dei lavoratori del settore privato, degli incrementi retributivi per l’anno in corso, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Per beneficiare dell’imposta sostitutiva in parola il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 33.000 euro nell’anno 2025.
Come anticipato l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
L’imposta sostitutiva riguarda gli importi corrisposti a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024, 2025, 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1°gennaio 2026.
L’agevolazione in parola si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, ovvero le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, nonché il trattamento di fine rapporto (Tfr) la cui erogazione è differita a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, la circolare ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
Se l’aumento contrattuale riguarda i soggetti che hanno beneficiato del regime ‘impatriati’ o i ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia, la misura agevolativa in commento si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, ma gli viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso espressa rinuncia scritta dell’imposta sostitutiva.
Maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno
Per l’anno in corso la legge di Bilancio 2026 ha introdotto misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti il lavoro a turno.
L’imposizione è pari al 15% per: le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno; le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo; per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turno.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro appena elencate.
Le predette somme sono soggette a imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.
Il documento di prassi amministrativa precisa che restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Il comma 11 della manovra 2026 dispone che l’agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Per beneficiare della tassazione agevolata il lavoratore non è tenuto a presentare una specifica istanza che invece necessita qualora lo stesso intenda avvalersi della tassazione ordinaria.
Ai sostituti d’imposta del settore privato spetta il compito di applicare l’imposta sostitutiva nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (complessivamente considerato) di importo non superiore nel 2025 a 40 mila euro. Laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’attestazione del predetto importo va resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dipendente privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico) si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi come pure il contribuente che opta per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria. Dichiarazione dei redditi anche per chi ha beneficiato dell’agevolazione in mancanza dei presupposti.
L’imposta sostitutiva va applicata dal sostituto d’imposta che deve versarla utilizzando i codici tributi istituiti con la risoluzione n. 2/E/2026.
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (regime speciale per lavoratori impatriati) e in merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, dopo le modifiche introdotte dal decreto Crescita.
Proprio il Dl n. 34/2019 ha aggiornato i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione dei regime agevolativi in parola e ha previsto la possibilità di poterne fruire per ulteriori periodi d’imposta.
In merito al regime speciale per lavoratori impatriati il decreto Crescita ha disposto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e che hanno acquisito la residenza dal periodo d’imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70% della percentuale dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il periodo agevolabile in ipotesi disciplinate dalla legge.
Il regime in parola trova applicazione per altri cinque periodo di imposta ai lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne e che diventano proprietari di una residenza in Italia, dopo il trasferimento nel Bel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Con il decreto Fiscale il legislatore ha voluto superare la disparità di trattamento tra coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 e coloro che sono rientrati dal 30 aprile 2019, estendendo anche nei confronti di questi ultimi le agevolazioni previste dal decreto Crescita a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020.
Infatti, il decreto Fiscale all’articolo 13-ter dispone che, per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70% è subordinato all’emanazione di un decreto del Mef.
Questo decreto, tuttavia, non è stato mai emanato e, successivamente, l’art. 13-ter del decreto Fiscale è stato abrogato.
All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se, per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto del Mef.
Sul punto la normativa prevede che possono fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati, senza disporre altro.
Pertanto, coloro che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dal decreto del Mef.
L’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia.
In merito agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, la risoluzione fa presente che l’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Tale agevolazione si applica ‘nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi (per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 ‘e nei tre periodi d’imposta successivi’), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia’.
A favore di docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 il decreto Crescita ha previsto un periodo più lungo di applicazione degli incentivi riconoscendo un periodo agevolato della durata di otto periodi d’imposta a favore di coloro che hanno un figlio minorenne o a carico (anche in affido) o che diventano proprietari di un’abitazione in Italia a seguito del trasferimento. L’agevolazione sale a undici periodi d’imposta per docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico (anche in affido) e cresce ulteriormente a tredici periodi d’imposta a favore di docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico (anche in affido).
La mancanza di specifiche statuizioni fa ritenere che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Scadenzario Fiscale
Le scadenze del mese